IL DIRITTO CAMERALE PER IL 2017

 

Pagamento del diritto al 30 giugno o 31 luglio

 

Sono in arrivo le comunicazioni, da parte delle Camere di Commercio, per il pagamento del diritto Camerale del 2017, nella misura individuata con un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) che può aggiornare la predetta misura al verificarsi di variazioni significative di fabbisogno di finanziamento.

 

La legge n. 114 dell’11 agosto 2014 ha riformulato l’art. 28 del decreto-legge n. 90/2014, prevedendo che l’importo del diritto annuale, come determinato per il 2014, è ridotto per l’anno 2015 del 35 per cento, per l’anno 2016 del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017 del 50 per cento. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare del 15 novembre 2016 (prot. 0359584), con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

 

Maggiorazione del 20% per la Camera di Commercio di Cuneo

Come la norma conferisce la facoltà delle singole CCIAA di prevedere una maggiorazione (fino al 20%) dell’importo stabilito, la Camera di Commercia di Cuneo, da questanno, ha deliberato un aumento del 20%.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

·           imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

·           società semplici agricole;

·           società semplici non agricole;

·           società cooperative e consorzi;

·           enti economici pubblici e privati;

·           aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/00;

·           Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

·           società di persone (Snc, Sas);

·           società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);

·           società consortili a responsabilità limitata per azioni;

·           società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;

·           società tra professionisti (Stp);

·           imprese estere con unità locali in Italia.

 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2016 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);

û le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2016 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2017;

û le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2016 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2017;

û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2016.

 

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:

·        gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;

·        i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);

·        le società semplici ex art. 2251 c.c.;

·        le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;

·        le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.

 

Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale

Importo

Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane

€   44

(€  53 nel ’16)

Società semplici agricole

€   50

(€  60 nel ’16)

Società semplici non agricole

€  100

(€ 120 nel ’16)

Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)

€  100

(€ 120 nel ’16)

Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati)

€   15

(€  18 nel ’16)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:

·        alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa);

·        tutte le società (escluse quelle semplici);

·        i consorzi ed enti economici pubblici e privati;

·        Geie – gruppi europei di interesse economico;

corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2016), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:

 

da euro

a euro

Misura fissa e aliquote

0,00

100.000,00

fisso €  100

(€  120 nel ‘16)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,0001 %

(fino a max di 40.000 euro)

 

Unità locali

Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:

al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00;

a € 110,00 (€ 55,00 considerando la riduzione del 50%) per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.

Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.

 

Termini di versamento

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi al 30 giugno 2017; tuttavia è possibile versare entro 30 giorni dalla scadenza, applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2017 (il 30 cade di domenica).

Le imprese che si sono iscritte / annotate o si iscriveranno / annoteranno nel 2017 sono tenute al versamento del diritto annuale con una delle seguenti modalità:

contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata mediante “ComUnica” o direttamente alla CCIAA;

entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, utilizzando il mod. F24.

 

 

20/06/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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